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Animali Domestici e Condominio

Animali domestici e condominio

Animali domestici e condominio rappresentano una combinazione spesso non facile da gestire. Chiunque abbia un animale in appartamento sa che la coesistenza con condòmini poco tolleranti può dare vita ad attriti e dissapori.

I dati degli ultimi anni parlano chiaro: il numero degli animali da compagnia detenuti in appartamento nel nostro paese è in continua crescita. Con l’aumento del numero di animali nei condomini sono aumentate anche le controversie e sempre più spesso i contrasti tra condòmini insofferenti arrivano davanti al Giudice di Pace.

Cosa dice la legge riguardo a animali domestici e condominio?

La normativa dispone che nessun regolamento condominiale può vietare ad un condòmino di tenere un animale domestico nel proprio appartamento. Pertanto, se un regolamento condominiale dovesse prevedere un divieto simile o dovesse vietare agli animali domestici di usare le parti comuni, le relative clausole sarebbero nulle.

Solo un regolamento di condominio approvato all’unanimità sia in sede di assemblea sia al momento della stipula degli atti di acquisto dei singoli appartamenti, può impedire la detenzione di animali in casa.

Fuori da questo specifico caso, l’unica ipotesi in cui un condòmino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento. Il divieto, quindi, ha natura contrattuale e non riguarda in questo caso il condominio.

Obblighi dei condomini proprietari di animali domestici e regole da rispettare

La possibilità di tenere animali domestici all’interno dei condomini va contemperata con la necessità di osservare una serie di regole di condotta e di limiti, a volte previsti nello stesso regolamento di condominio, nel rispetto degli altri condomini e dei visitatori. La presenza di animali non deve arrecare disturbo, pericolo o problemi vari.

Sarà infatti necessario adottare le opportune cautele, come evitare di lasciare gi animali liberi o incustoditi nelle aree comuni. Ad esempio, i cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio quando circolano in queste zone e in modo particolare se ci sono bambini, anziani o altre persone che potrebbero temerne la presenza. Una delle raccomandazioni è l’uso della museruola nelle parti comuni, obbligatoria se il cane appartiene alle cosiddette “razze pericolose”.

I proprietari devono essere in grado di garantire che i loro animali non disturbino la quiete delle altre persone conviventi nello stabile. Il rumore superiore alla normale tollerabilità diventerebbe infatti illecito.

Più precisamente si configurerebbe un illecito civile, se il guaito di un cane fosse sentito solo da poche persone, mentre si configurerebbe il reato di disturbo della quiete pubblica se il guaito arrivasse all’orecchio di un folto numero di persone (ad esempio tutti i condomini dello stabile). Per stabilire se l’abbaiare del cane è intollerabile, si possono eseguire delle perizie appropriate o ascoltare dei testimoni.

Di notevole rilievo è anche l’igiene degli animali che non deve in alcun modo compromettere la pulizia delle aree comuni del condominio e tantomeno gli spazi in cui vivono. Quindi, nel caso in cui dovessero sporcare ad esempio nel cortile o nel giardino condominiale, spetterebbe ai padroni pulire immediatamente (è’ buona abitudine, quindi, portare sempre con sé paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni dei propri animali).

Può capitare che l’animale venga lasciato sul balcone per molto tempo e che, non avendo questi altra soluzione, gli stessi siano costretti ad espletare lì i propri bisogni in loco.

Gli odori sgradevoli derivanti dalla mancata pulizia potrebbero arrecare disturbo ai residenti dello stabile che, in tal caso, potranno ricorrere al giudice chiedendo l’allontanamento dell’animale dal condominio.
Va inoltre ricordato che se l’animale dovesse venire lasciato da solo per troppo tempo, soprattutto in uno spazio inadeguato, il proprietario potrà essere sanzionato o denunciato per omessa custodia, come previsto dalla normativa.

Gli animali inoltre non devono provocare danni né a cose né a persone. La normativa, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose, prevede che i proprietari siano civilmente e penalmente responsabili.

Ad esempio se un gatto fa cadere un vaso dal balcone, provocando la rottura del vetro della macchina di un condòmino, il suo padrone sarà tenuto al risarcimento del danno. Se un cane morde un vicino, si configura il reato di lesioni per cui il proprietario ne risponderà economicamente, oltre che in sede penale, salvo il caso in cui riesca a provare che si sia trattato di un evento imprevedibile.

Il proprietario di un animale domestico, come abbiamo visto, per garantire la salute e la sicurezza di tutti i condòmini, ha quindi degli obblighi precisi da rispettare.

Per quanto attiene ai cani, va ricordato inoltre che tali animali devono essere obbligatoriamente registrati all’anagrafe canina e va loro applicato il microchip di identificazione.

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