Senza affrontare la possibilità del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, nell’articolo della scorsa settimana abbiamo analizzato i due tipi di sistemi di riscaldamento principali. Abbiamo cercato di elencare sia i vantaggi che gli svantaggi relativi all’impianto riscaldamento autonomo che centralizzato, in quanto sappiamo che è una delle voci di spesa più rilevanti nel bilancio familiare e allo stesso tempo una delle principali cause di liti in ambito condominiale.
In alcuni casi è possibile ovviare ad alcune di queste problematiche, distaccandosi dall’impianto centralizzato ed installando un impianto autonomo.
“Distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Cosa prevede la normativa?
L’articolo 1118 del Codice Civile, prevede infatti che il condòmino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento se dal suo distacco non derivano squilibri per gli altri condomini.
Né l’amministratore, né l’assemblea condominiale possono vietare a un condòmino il distacco dall’impianto, o almeno non prima di avere dimostrato che la sua iniziativa causi un danno agli altri.
Chi desidera effettuare il distacco non è tenuto a richiedere l’autorizzazione all’amministratore di condominio o all’assemblea condominiale. La legge impone però di verificare che la scelta di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato non comporti squilibri al funzionamento generale dell’impianto o arrechi gravi danni, anche di tipo economico, ai proprietari o agli abitanti delle altre unità abitative dello stabile.
Il condòmino dovrà quindi comunicare all’amministratore l’intenzione di volersi distaccare dall’impianto di riscaldamento centralizzato allegando contestualmente una perizia di un professionista abilitato, che certifichi che esistano le condizioni per poter procedere. Ricevuta la comunicazione e la perizia, l’amministratore ne darà notizia all’assemblea di condominio, che potrà opporsi al distacco solo se sarà in grado di documentare che non ci sono i requisiti previsti dalla legge.
Distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non significa però liberarsi totalmente dalle spese legate all’impianto e all’erogazione dell’energia. A operazione avvenuta infatti, il condomino sarà esonerato solamente dai costi legati ai consumi del proprio appartamento. Rimarranno però a suo carico i costi di gestione della struttura (costi di manutenzione della caldaia, della pulizia periodica, ecc.) ai quali dovrà contribuire per la sua parte, in quanto comproprietario.
Inoltre, chi sceglie di passare a un impianto singolo, sarà anche tenuto al pagamento di una quota periodica per i cosiddetti “consumi involontari”, una voce introdotta dalle nuove leggi sull’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione degli impianti di riscaldamento condominiali.
La norma, aggiornata nel 2018, prevede l’introduzione di un nuovo metodo di calcolo per la ripartizione delle spese di consumo tra i condòmini, che fa una distinzione appunto tra “consumi volontari” e “consumi involontari”.
I primi sono i consumi diretti di ogni appartamento, calcolati grazie ai nuovi contabilizzatori di calore, mentre i secondi sono invece consumi dovuti alle dispersioni di calore dei tubi, che attraversando tutto lo stabile, irradiano calore un po’ ovunque tutte le unità abitative, e che vanno quindi ripartiti tra tutti i condòmini/inquilini, indipendentemente dal fatto che usufruiscano o meno dell’impianto centralizzato.
